Statuto Sociale

  • Articolo 1 – Denominazione e sede

    È costituita a Bergamo, in Via Furietti n.12/b un'associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata «Associazione Sportiva Dilettantistica Fò di Pe»
    La sede è stabilita a Valbrembo, in Via Don Milani 2.

  • Articolo 2 – Scopo

    1. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva connessa alla pratica della disciplina dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, culturale, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina; l’Associazione si prefigge altre sì di partecipare ad iniziative di solidarietà e cooperazione che abbiano requisiti etici. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra I’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinari, acquisizione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dell’atletica leggera, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della stessa disciplina sportiva, come pure l’acquisizione di beni mobili ed immobili.Nella propria sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
    2.  Essa non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
    3. L’Associazione è altre sì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le sue attività.
    4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l’Associazione stessa delibererà d’aderire.

  • Articolo 3 – Durata

    La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Direttiva degli associati.

  • Articolo 4 – Domanda di ammissione

    1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative o culturali, previa iscrizione alla stessa e tesseramento all’Ente di promozione sportiva, cui l’Associazione delibererà d’aderire.Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
    2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta sportiva.Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo.
    3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere e firmare una domanda su apposito modulo.
    4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte dell’Assemblea Esecutiva, il cui giudizio, espresso entro 30 giorni dal ricevimento, deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Direttiva.
    5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
    6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

  • Articolo 5 – Diritti dei soci

    1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee dell’Associazione nonché dell’elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
    2. AI socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo Articolo 13.
    3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dall’Associazione e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

  • Articolo 6 – Decadenza dei soci

    1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
      • dimissione volontaria;
      • morosità dalla scadenza del versamento della quota associativa;
      • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Direttiva, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
      • scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 20 del presente statuto.
    2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) deve essere ratificato dall’Assemblea Direttiva. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio oggetto del provvedimento, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.

  • Articolo 7 – Organi

    Gli organi sociali sono:

    • l’Assemblea Sociale dei soci (in termini abbreviati “Sociale”);
    • l’Assemblea Esecutiva (in termini abbreviati “Esecutivo”);
    • l’Assemblea Direttiva (in termini abbreviati “Direttivo”);
    • l’Assemblea Consultiva (in termini abbreviati “Consulta”).

  • Articolo 8 – Diritti di partecipazione

    1. Potranno prendere parte alle assemblee sociali dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
    2. I soci che saranno impossibilitati a partecipare alle assemblee sociali non potranno farsi rappresentare per delega.

  • Articolo 9 – Assemblea Sociale

    1. La convocazione dell’Assemblea Sociale avverrà minimo 7 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
    2. L’Assemblea Sociale è disciplinata da apposito regolamento allegato al presente statuto.
    3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Direttiva.

  • Articolo 10 – Assemblea Direttiva

    1. L’Assemblea Direttiva deve essere convocata dall’Esecutivo almeno 7 giorni prima dell’adunanza, mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l’elenco delle materie da trattare.
    2. L’Assemblea Direttiva è disciplinata da apposito regolamento allegato al presente statuto.

  • Articolo 11 – Validità assembleare

    1. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, e deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
    2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, le assemblee saranno validamente costituite qualunque sia il numero d’intervenuti e deliberano con il voto dei presenti.

  • Articolo 12 – Assemblea Esecutiva

    1. L’Assemblea Esecutiva è composta da un numero minimo di 3 soci aventi comuni programmi, eletti dall’Assemblea Direttiva. L’Esecutivo è organizzato per settori, e nel proprio ambito nomina
    • un Segretario Responsabile;
    • un Segretario Organizzativo;
    • un Segretario Amministrativo;
    • Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. L’Esecutivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
    1. L’Assemblea Esecutiva, così come i compiti dei Segretari, è disciplinata da apposito regolamento allegato al presente statuto.
    2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
    3. Le deliberazioni dell’Esecutivo, per la loro validità, devono risultare da apposito registro. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall’Esecutivo, atte a garantirne la massima diffusione.

  • Articolo 13 – Assemblea Consultiva

    1. L’Assemblea Consultiva si compone di un numero illimitato di persone, ovvero di tutti coloro che, indipendentemente dalla propria posizione rispetto all’Associazione, decidano di presenziare, con diritto di parola, alle sedute programmate dell’Assemblea Esecutiva.
    2. L’Assemblea Consultiva è disciplinata da apposito regolamento allegato al presente statuto.
    3. L’Assemblea Consultiva non dispone di autonomia propria, ma costituisce soggetto di supporto, pressione e verifica sull’operato dell’Esecutivo; i componenti di quest’ultimo sono, contemporaneamente, componenti della Consulta.

  • Articolo 14 – Dimissioni

    1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più Segretari che non superino la metà dell’Esecutivo, questo proseguirà carente dei suoi componenti.
    2. L’Assemblea Esecutiva dovrà considerarsi decaduta e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. AI verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea Direttiva per la nomina del nuovo Esecutivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dall’Esecutivo decaduto.

  • Articolo 15 – Il rendiconto

    1. L’Esecutivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Sociale. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
    2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
    3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea Sociale che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

  • Articolo 16 – Anno sociale

    L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

  • Articolo 17 – Patrimonio

    I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall’Esecutivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

  • Articolo 18 – Sezioni

    L’Assemblea, nella sessione Sociale, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

  • Articolo 19 – Clausola compromissoria

    Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall’Ente di atletica leggera di appartenenza.

  • Articolo 20 – Scioglimento

    1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Direttiva. La richiesta di convocazione dell’Assemblea Direttiva da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
    2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
    3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

  • Articolo 21 – Norma di rinvio

    Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’Ente di atletica leggera a cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.