Sociale

  • Articolo 1 – Definizione

    L'Assemblea Sociale (in termini abbreviati ‘Sociale’) è uno dei quattro Organismi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Fò di Pe; al pari dell’Assemblea Direttiva è organo deliberativo di tutti i Soci.

  • Articolo 2 – Composizione

    L'Assemblea Sociale si compone di tutti i Soci presenti alla seduta convocata, indipendentemente dal numero e dalla sua fluttuazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le delibere da essa legittimamente adottate obbligano tutti i membri, anche se non intervenuti o dissenzienti.

  • Articolo 3 – Convocazione

    L'Assemblea Sociale viene convocata dall’Assemblea Esecutiva, sentita la Consulta, nel periodo intercorrente tra l’1 Dicembre e il 31 Gennaio.

  • Articolo 4 – Competenze

    L'Assemblea Sociale, al pari dell’Assemblea Direttiva, detiene tutti i poteri di orientamento generale dell’Associazione; in particolare ha la competenza di:

      1. verificare il perseguimento del progetto sul tappeto;
      2. verificare la realizzazione del programma di periodo in atto;
      3. intervenire per modificare lo Statuto, i Regolamenti delle Assemblee e la Carta dei Principi dell’Associazione;
      4. conferire mandati di delega ad altri organismi su competenze proprie;
      5. approvare il bilancio economico consuntivo e preventivo.

  • Articolo 5 – Insediamento

    L'Assemblea Sociale si sviluppa con le seguenti modalità:

      1. apertura della seduta da parte di un membro dell’Esecutivo;
      2. chiamata delle candidature ed elezione del Presidente dell’Assemblea;
      3. insediamento del Presidente e scelta di un verbalizzante;
      4. lettura dell’Ordine del Giorno e definizione delle modalità di conduzione;
      5. Introduzione, eventuale relazione dell’Esecutivo, dibattito, votazioni dei punti all’O.d.G.;
      6. chiusura della seduta e/o sospensione per aggiornamenti.

  • Articolo 6 – Delibere

    L'Assemblea Sociale decide per delibera. Le delibere si ritengono approvate con il raggiungimento del 50% dei voti favorevoli dei presenti al momento della votazione; in caso contrario si ritengono comunque respinte.
    Nell’ipotesi di scelta tra più di due soluzioni si procederà a votazioni preliminari, senza applicazione del principio di maggioranza, e con piena facoltà di voto. Le soluzioni prevalenti saranno assoggettate al meccanismo di cui sopra.

  • Articolo 7 – Votazioni

    Le votazioni avvengono per alzata di mano, fatta salva l’accettazione di apposita proposta presentata dal Presidente di Assemblea.