Sociale
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Articolo 1 – Definizione
L'Assemblea Sociale (in termini abbreviati ‘Sociale’) è uno dei quattro Organismi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Fò di Pe; al pari dell’Assemblea Direttiva è organo deliberativo di tutti i Soci.
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Articolo 2 – Composizione
L'Assemblea Sociale si compone di tutti i Soci presenti alla seduta convocata, indipendentemente dal numero e dalla sua fluttuazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le delibere da essa legittimamente adottate obbligano tutti i membri, anche se non intervenuti o dissenzienti.
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Articolo 3 – Convocazione
L'Assemblea Sociale viene convocata dall’Assemblea Esecutiva, sentita la Consulta, nel periodo intercorrente tra l’1 Dicembre e il 31 Gennaio.
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Articolo 4 – Competenze
L'Assemblea Sociale, al pari dell’Assemblea Direttiva, detiene tutti i poteri di orientamento generale dell’Associazione; in particolare ha la competenza di:
- verificare il perseguimento del progetto sul tappeto;
- verificare la realizzazione del programma di periodo in atto;
- intervenire per modificare lo Statuto, i Regolamenti delle Assemblee e la Carta dei Principi dell’Associazione;
- conferire mandati di delega ad altri organismi su competenze proprie;
- approvare il bilancio economico consuntivo e preventivo.
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Articolo 5 – Insediamento
L'Assemblea Sociale si sviluppa con le seguenti modalità :
- apertura della seduta da parte di un membro dell’Esecutivo;
- chiamata delle candidature ed elezione del Presidente dell’Assemblea;
- insediamento del Presidente e scelta di un verbalizzante;
- lettura dell’Ordine del Giorno e definizione delle modalità di conduzione;
- Introduzione, eventuale relazione dell’Esecutivo, dibattito, votazioni dei punti all’O.d.G.;
- chiusura della seduta e/o sospensione per aggiornamenti.
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Articolo 6 – Delibere
L'Assemblea Sociale decide per delibera. Le delibere si ritengono approvate con il raggiungimento del 50% dei voti favorevoli dei presenti al momento della votazione; in caso contrario si ritengono comunque respinte.
Nell’ipotesi di scelta tra più di due soluzioni si procederà a votazioni preliminari, senza applicazione del principio di maggioranza, e con piena facoltà di voto. Le soluzioni prevalenti saranno assoggettate al meccanismo di cui sopra. -
Articolo 7 – Votazioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano, fatta salva l’accettazione di apposita proposta presentata dal Presidente di Assemblea.