Esecutiva

  • Articolo 1 – Definizione

    L'Assemblea Esecutiva (in termini abbreviati ‘Esecutivo’) è uno dei quattro Organismi dell’Associazione ed è l’unico in possesso di apposito mandato e deleghe, conferiti dall’Assemblea Direttiva.

  • Articolo 2 – Composizione

    L'Assemblea Esecutiva si compone di un minimo di tre Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, aventi comuni progetti, programmi, intenti.
    I Soci che si candideranno a comporre l’Esecutivo presenteranno all’Assemblea Direttiva il proprio programma di lavoro, elaborato e sottoscritto di comune accordo, e saranno pertanto eletti in blocco, previa accettazione del programma esposto.

  • Articolo 3 – Mandato

    L'Assemblea Esecutiva ha, come compito primario, la realizzazione degli obiettivi enunciati in sede di elezione. Può inoltre sviluppare ulteriori iniziative non programmate, volte a facilitare l’innesto di nuove prospettive.

  • Articolo 4 – Struttura

    L'Assemblea Esecutiva è organizzata per settori, a capo dei quali sono nominati, dall’Organismo medesimo, appositi titolari che ricopriranno i seguenti ruoli:

      1. Segretario Responsabile;
      2. Segretario Organizzativo;
      3. Segretario Amministrativo;
      4. Segretario/i Consigliere/i (eventuale/i).

  • Articolo 5 – Attribuzioni

    I membri dell'Assemblea Esecutiva rivestono in prima persona l’autorità e la responsabilità assunta in ragione del dicastero ricoperto.

  • Articolo 6 – Rapporti

    Il regime di rapporti che si instaura tra le varie figure di Segretario è improntato alla massima collaborazione reciproca, in funzione del risultato preventivamente prospettato all’epoca dell’assunzione del mandato.
    Eventuali conflitti insanabili nei rapporti interni all’Assemblea Esecutiva sono demandati alla convocazione di apposita Assemblea Direttiva nei modi previsti.
    I Segretari in possesso di specifico mandato procedono solidalmente nella fase esecutiva, anche avvalendosi della collaborazione a vario titolo, per la realizzazione del programma, di Segretari Consiglieri o di un numero indefinito di persone in funzione di Collaboratori.
    Titolarità e responsabilità ricadranno comunque sul membro depositario del dicastero.

  • Articolo 7 – Convocazione

    L'Assemblea Esecutiva è convocata nei modi, nelle forme e nei tempi ritenuti più congrui dai suoi stessi membri senza limitazione alcuna.
    L’Esecutivo si riunisce in via ordinaria in seduta congiunta all’Assemblea Consultiva; in via straordinaria si riunisce nei tempi, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dagli stessi membri. In assenza di programmazione delle sedute, la convocazione dell’Assemblea Esecutiva spetta al Segretario Responsabile o a suo delegato.

  • Articolo 8 – Insediamento

    L'Assemblea Esecutiva si sviluppa con le seguenti modalità:

      1. apertura della seduta da parte di un membro dell’Esecutivo;
      2. chiamata delle candidature ed elezione del Presidente dell’Assemblea;
      3. insediamento del Presidente e scelta di un verbalizzante;
      4. lettura dell’Ordine del Giorno e definizione delle modalità di conduzione;
      5. introduzione, eventuale relazione, dibattito, votazioni dei punti all’O.d.G.;
      6. chiusura della seduta e/o sospensione per aggiornamenti.

  • Articolo 9 – Delibere

    L'Assemblea Esecutiva prende le proprie decisioni per delibere che assumono carattere vincolante per tutti i Soci fino a decadenza del proprio mandato. Le delibere scaturiscono da votazione, comunque espressa.
    Le delibere si intendono approvate se:

      1. si deduce l’unanimità della concomitante Assemblea Consultiva e partecipi alla votazione la maggioranza assoluta dei membri;
      2. l’esito minimo favorevole al provvedimento sia del 66,66% dei membri presenti.

  • Articolo 10 – Competenze

    Competono all'Assemblea Esecutiva i seguenti compiti:

      1. provvedere al proprio funzionamento;
      2. attivare il Segretariato affidando gli incarichi;
      3. attivare la Consulta programmando le sedute ordinarie.;
      4. amministrare e gestire le risorse dell’Associazione;
      5. rappresentare l’Associazione sia legalmente sia socialmente;
      6. Pprovvedere alla campagna tesseramento;
      7. deliberare sulle domande di ammissione;
      8. realizzare il Programma nei modi e nei tempi previsti;
      9. perseguire il Progetto affidato;
      10. occuparsi dell’apparato informativo e burocratico;
      11. provvedere alle incombenze delegate da altri Organismi;
      12. convocare ed allestire periodicamente l’Assemblea Sociale;
      13. convocare ed allestire l’Assemblea Direttiva se richiesta dai Soci con le modalità descritte dall’articolo 3 del Regolamento dell’Assemblea Direttiva;
      14. conferire eventualmente deleghe;
      15. redigere i regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Sociale.

  • Articolo 11 – Competenze del Segretario Responsabile

    Il Segretario Responsabile è la figura di sintesi delle posizioni, dell’attività e della conduzione dell’Associazione; a lui compete:

      1. rappresentare, di persona o tramite delega, l’Associazione ad ogni livello;
      2. Introdurre, anche per delega, tutte le Assemblee;
      3. occuparsi del Tesseramento;
      4. redigere il “Libro di bordo” su cui riportare le delibere dell’Esecutivo e della Consulta;
      5. redigere e divulgare i “Messaggi” informativi;
      6. curare e aggiornare la “Finestra” informativa;
      7. vigilare sul rispetto delle norme vigenti connesse all’attività;
      8. provvedere all’organizzazione, cura e aggiornamento della documentazione;
      9. assumere decisioni urgenti e non procrastinabili;
      10. sostituire a pieno titolo il Segretario Amministrativo in carenza di delega.

  • Articolo 12 – Competenze del Segretario Organizzativo

    Il Segretario Organizzativo è depositario della gestione dell’attività sportiva, culturale e della logistica dell’Associazione; a lui compete:

      1. spendersi per la realizzazione delle iniziative stabilite;
      2. provvedere alla stipula di accordi e contratti;
      3. individuare soluzioni e alternative ai programmi;
      4. provvedere alla gestione delle problematiche inerenti la Sede legale;
      5. curare i servizi collaterali ed assistenziali;
      6. sostituire a pieno titolo il Segretario Responsabile in carenza di delega.

  • Articolo 13 – Competenze del Segretario Amministrativo

    Il Segretario Amministrativo è depositario delle sostanze collettive e della organizzazione della comunicazione approfondita dell’Associazione; a lui compete:

      1. amministrare e custodire il patrimonio economico e materiale;
      2. provvedere agli incassi ed ai pagamenti;
      3. provvedere alla contabilizzazione e al magazzinaggio;
      4. aggiornare ed elaborare tutti i dati statistici.;
      5. predisporre e divulgare l'“Almanacco Fò di Pe”;
      6. predisporre e divulgare il “giornale periodico”;
      7. redigere il bilancio preventivo e quello consultivo;
      8. sostituire a pieno titolo il Segretario Organizzativo in carenza di delega.

  • Articolo 14 – Competenze del Segretario Consigliere

    Il Segretario Consigliere non è depositario di responsabilità organizzative specifiche nei confronti dell’Associazione.
    Egli detiene i medesimi poteri decisionali degli altri membri dell’Assemblea Esecutiva ed assume il ruolo di ‘riserva’ nei confronti dei dicasteri da altri ricoperti, previa decisione dell’Esecutivo stesso.
    Può assumere, qualora prescelto dai depositari ed anche in forma promiscua, il ruolo di Collaboratore come previsto dall’articolo 6 del presente Regolamento.
    In carenza di copertura di tutti i dicasteri, il Segretario Consigliere con maggiore anzianità di tesseramento, o in subordine con maggiore età anagrafica, assume provvisoriamente a sé tutte le competenze dell’Assemblea Esecutiva.

  • Articolo 15 – Competenze del Collaboratore

    Il Collaboratore non è depositario di responsabilità organizzative specifiche nei confronti dell’Associazione.
    Qualora chiamato a svolgere funzioni, egli agirà solo come sostegno ai Segretari responsabili dei rispettivi dicasteri. Il Collaboratore potrà essere scelto oppure revocato nelle sue funzioni in qualsiasi momento dal Segretario competente.